Il primo gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo Accordo Quadro ANCI – Conai. L’intesa prevede che ai Comuni che sottoscrivono le convenzioni venga riconosciuto e garantito nel tempo un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti urbani raccolti. Gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro vengono in tal modo conferiti al Sistema Consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio.
Tra gli obiettivi dell’accordo vi è quello di realizzare una crescita non solo dimensionale, ma soprattutto qualitativa delle raccolte di rifiuti. Per ottenere un continuo e crescente contenimento dei costi ed una ottimizzazione delle rese del riciclo, l’ANCI ed il Conai promuoveranno ed incentiveranno, la diffusione di linee guida condivise, relative non solo ai modelli organizzativi ma anche alle attrezzature della raccolta differenziata.
Il ruolo del Sistema si svolge comunque in una logica di sussidiarietà rispetto al mercato. Il nuovo Accordo propone, infatti, ai Comuni e ai gestori convenzionati la possibilità di sganciarsi, all’interno di finestre temporali preventivamente definite, dagli obblighi di conferimento destinando il materiale sul libero mercato. E’ inoltre prevista la possibilità di rientrare nelle convenzioni, ancora una volta all’interno di periodi preventivamente definiti, per permettere la pianificazione industriale e finanziaria del sistema. (ar)
1. I costi del servizio rsu
Con riferimento al grado di copertura del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani art.61 D.gs. 507/93, si chiede se nel costo del servizio debbano essere considerate le seguenti voci: 1) acquisto di bidoni per conferimento del verde – costo sostenuto dall’amministrazione comunale per distribuzione gratuita ai cittadini; 2) spazzamento strade; 3) gestione piattaforma ecologica intercomunale; 4) costi del personale; 5) costi smaltimento rifiuti speciali; 6) compenso esattore per ruolo. Si chiede inoltre se sia corretto portare in diminuzione del costo ottenuto, i ricavi relativi alla vendita di materiale recuperato con raccolta differenziata.
Risposta
Sono sicuramente compresi nei costi coperti dalla tassa le spese indicate ai punti 1, 2, 3. Il costo posto al punto 4 deve riguardare esclusivamente il personale addetto al servizio. I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali sono compresi se riguardano rifiuti speciali assimilati cioé conferiti al servizio pubblico gestito in regime di privativa. Il compenso dell’esattore non e’ compreso tra quelli riguardanti il servizio. Il ricavo della vendita dei materiali recuperati con la raccolta differenziata deve essere portato in riduzione sui costi.
2. L’abbandono dei rifiuti
Il D.Lgs. 152/2006 sanziona il deposito di sacchetti di rifiuti in orario non consentito su suolo pubblico con sanzione da 25,00 a 500,00 euro. Ciò premesso il Sindaco può, ai sensi dell’art 50 comma 4 e 5 del Tuel, regolamentare con ordinanza sindacale il gettito su suolo pubblico dei sacchetti di rifiuti solidi urbani ed applicare una sanzione amministrativa da 200,00 a 1.000,00 euro per ogni violazione accertata ?
Risposta
I D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 non forniscono una definizione dell’abbandono di rifiuti. Si può invece desumere cosa si intende per deposito incontrollato, ritenendo tale quello che avviene in maniera diversa dal deposito temporaneo di cui all’art. 183, lett. m) del citato Decreto 152, e presenta una caratteristica di continuità di abbandono. Per abbandono si intende un accumulo di rifiuti su aree pubbliche e private costituito da beni o oggetti lasciati con incuria e al degrado, e quindi con l’evidente intenzione di disfarsene. In questi termini anche l’abbandono di sacchetti in orari non consentiti può configurare una situazione riconducibile all’art. 192 del decreto ambientale. Tuttavia si ritiene che il caso esposto possa trovare adeguata collocazione nel regolamento previsto dall’art. 198 del Decreto ambientale, di competenza dei Comuni, con il quale questi disciplinano, tra l’altro le modalità del conferimento della raccolta differenziata. In questo caso il conferimento dei rifiuti operato in maniera non conforme alle disposizioni regolamentari, costituisce violazione diversa da quella considerata dall’art. 192, comma 1 e può essere assoggettata alla sanzione di cui all’art. 7-bis del Tuel.
3. La composteria
Per estendere la raccolta differenziata alla frazione umida sono state acquistate le compostiere da assegnare ai cittadini che dispongono degli spazi necessari. Per gli altri si sta acquistando una compostiera da collocare al coperto in un immobile comunale. Occorrono per essa autorizzazioni particolari ?
Risposta
La compostiera è un contenitore dotato di coperchio, in alto, utile al caricamento del materiale da compostare e di uno sportellino laterale, in basso, da cui si può prelevare il compost maturo. Le pareti sono realizzate in modo tale da possedere una serie di fessure indispensabili per la circolazione dell’aria al suo interno. Sarebbe meglio posizionarla in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d’inverno e sarebbe necessario porla a diretto contatto con il suolo dal quale il materiale riceve parte dei microrganismi utili al processo.
Nel caso di impianti per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata si applica la procedura semplificata di cui al D.Lgs. 152/05 ed in particolare l’art. 216 (operazioni di recupero) il quale dispone, tra l’altro, che a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia competente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Fonte: www.gdc.ancitel.it