Invito a mantenere puliti i confini delle proprietŕ
L’art. 29 del codice della strada dispone che “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada (…) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale (…).”
Chiunque viola le suddette disposizioni č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 143 a 573 euro.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Mola di Bari, 25.10.2005
L’Assessore all’Agricoltura
Dott. Pietro SANTAMARIA



