Invito a mantenere puliti i confini delle proprietŕ

L’art. 29 del codice della strada dispone che “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada (…) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale (…).”

Chiunque viola le suddette disposizioni č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 143 a 573 euro.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Mola di Bari, 25.10.2005

L’Assessore all’Agricoltura

Dott. Pietro SANTAMARIA

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