Tariffa rifiuti, spetta ai Comuni determinarla
Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 238, Dlgs 152/2006, le Autorità d’ambito non sono in alcun modo legittimate alla determinazione e applicazione della tariffa materia di rifiuti.
Nè tantomeno, secondo il Tar Sicilia (sentenza 7 luglio 2009, n. 1245), le Ato possono invocare , per poter stabilire direttamente e autonomamente tale tariffa, una eventuale delega da parte dei Comuni ricompresi nell’ambito ; fintantoché non sarà emanato il regolamento attuativo dell’articolo 238, Dlgs 152/2006, la competenza resta in capo ai Comuni.
In caso di inerzia di questi, conclude il Collegio, la tariffa potrà essere determinata, in via sostitutiva, dall’Assessore regionale agli enti locali, secondo le modalità previste dalla Lr 3 dicembre 1999, n. 44.
Fonte: www.reteambiente.it (Lavinia Basso)
Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Tarsu / Tia
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