“Il CDR è rifiuto? Toccherà agli Enti Locali farsene carico”
“La sentenza della Corte Europea obbligherà gli Enti Locali a stabilire la destinazione del Combustibile da rifiuti già in fase di pianificazione”. Intervista a Raphael Rossi, della ESPER (Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti) che ha curato la progettazione del sistema porta a porta a Napoli ed è Vice Presidente dell’Amiat spa
La Corte Europea condanna l’Italia e stabilisce che il CDR è un rifiuto. Quali saranno le ripercussioni di questa sentenza?
La sentenza fa riferimento al CDR-Q, acronimo di Combustibile Derivato da Rifiuto (RDF Refuse Derived Fuel) di qualità elevata è definito dalla norma UNI 9903-01 che ne definisce gli standard qualitativi.
Il governo italiano aveva introdotto una definizione che declassava il CDR-Q dalla sua natura di rifiuto e lo qualificava come combustibile.
Ad oggi per la legislazione italiana, il CDR è considerato alla stregua di una merce qualsiasi può tranquillamente varcare i confini provinciali e regionali senza particolari restrizioni.
Con questa sentenza le cose dovrebbero cambiare radicalmente. Essendo considerato rifiuto, come tale dovrà essere trattato. Il che significa che gli Enti Locali dovranno inserire al momento della pianificazione anche quella che sarà la destinazione del CDR prodotto, e che questo dovrà essere trattato come rifiuto, con le tutele ambientali che ne conseguono.
Fino ad oggi come veniva trattato il CDR dalla legislazione italiana?
Come un rifiuto speciale, quindi veniva sottratto alla pianificazione pubblica. Il problema è che l’Italia ha avuto normative che non recepivano in maniera corretta le direttive europee, che sono sempre state chiare a proposito.
L’esempio di alcune province è lampante: in fase di stesura del Piano Provinciale per la Gestione rifiuti (PPGR) prevedevano il trattamento dei rifiuti raccolti e la produzione di CDR. Non essendo questo sottoposto alle regolamentazioni relative ai rifiuti, non erano tenute a prevederne le destinazioni. Il CDR aveva dunque libertà di movimento senza particolari restrizioni, come se fosse una merce qualsiasi.
E’ corretta l’interpretazione della Corte Europea? Il CDR è un rifiuto?
Io considero corretta l’interpretazione della Corte Europea. Si tratta peraltro di un intendimento più volte ribadito dall’Unione Europea, possono essere fatti sforzi per velocizzare gli iter autorizzativi dei vari tipi di impianti che trattano i rifiuti ma superare un livello autorizzativo sotto pretesto che tale materiale non è un rifiuto ma un combustibile è pretestuoso.
Prova ne è del resto che, nei casi a me noti, gli impianti chiedono un corrispettivo per bruciare CDR nei loro forni, mentre devono pagare gli altri combustibili.
Esistono impianti che bruciano CDR: inceneritori, cementifici, etc… Questa sentenza varierà in qualche modo i finanziamenti a cui hanno accesso questi impianti (Certificati verdi e Cip6)?
La normativa italiana ed europea prevede che tutti gli impianti che trattano i rifiuti debbano essere autorizzati a farlo tramite particolari procedure amministrative.
La realizzazione di impianti termici che bruciano combustibili tradizionali (cementifici, centrali termoelettriche etc) ha invece un iter autorizzativo più semplice e meno soggetto a possibilità di revoca. Gli impianti termici peraltro sono autorizzati a limiti di emissioni in atmosfera significativamente più alti rispetto agli impianti autorizzati a incenerire rifiuti.
In questa sentenza si ribadisce che i tutti i derivati dai rifiuti debbano essere trattati in impianti autorizzati appositamente a farlo e che non ci possano essere deroghe per impianti che trattano particolari tipologie di derivati; si evita che il CDR-Q possa essere bruciato in impianti che non siano autorizzati ad incenerire i rifiuti.
Fonte: www.ecodallecitta.it (di Sergio Capelli)




